Lo sapevi che hai diritto alla disoccupazione in Svizzera?
La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) estende anche ai lavoratori provenienti da oltreconfine il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, ovvero una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla Legge sull’Assicurazione Disoccupazione (LADI).
Il guadagno intermedio è un ammortizzatore sociale all’avanguardia che garantisce al lavoratore una sicurezza economica e contrattuale molto importante. I lavoratori svizzeri (e residenti in genere) lo conoscono bene, mentre tra i frontalieri sembra essere un perfetto ignoto.
Spieghiamo bene di cosa si tratta
In sintesi i lavoratori frontalieri che subiscono una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda hanno diritto a un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto.
Per averne diritto il lavoratore frontaliere deve ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà invece possibile ridurre l’attività con effetto immediato, ma si dovrà appunto rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle Obbligazioni o dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria.
Durante il preavviso il frontaliere deve:
(1) effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera per poter dimostrare alle autorità che si sta prodigando per trovare una nuova occupazione secondo un livello salariale consono a quanto percepito in precedenza.
(2) annunciarsi all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per l’iscrizione ed il controllo delle ricerche di lavoro effettuate.
(3) annunciarsi presso la Cassa Disoccupazione OCST per ricevere le prestazioni ossia le indennità di disoccupazione.
La disoccupazione in Italia per coloro
che hanno perso il lavoro in Svizzera
La rendita NASPI
Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04).
Il frontaliere residente in Italia ha pertanto diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione “NASPI” erogata dall’INPS.
Calcolo e misura: la rendita NASPI sarà pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se questa è inferiore ai 1’221,44 €.
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo, la rendita NASPI sarà pari a 916,08 € a cui sommare il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1’221,44 €.
In ogni caso l’importo dell’indennità non potrà superare il limite massimo di 1.328,76 €. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applicherà una riduzione del 3% per ciascun mese.
Termine di presentazione: la domanda NASPI deve essere presentata appena terminato il contratto di lavoro ed al più tardi entro 68 giorni (per i lavoratori in malattia o infortunio: vedi nota sottostante).
Durata: l’indennità è erogata per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni.
Requisiti: stato di disoccupazione involontario (licenziamento, termine del contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa quali il mancato pagamento del salario e le dimissioni per maternità).
È necessario far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il termine del contratto e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
Incentivo all’imprenditorialità: si può richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un’attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.
Dove effettuare la domanda
Il sindacato OCST assiste i lavoratori frontalieri in disoccupazione che devono richiedere l’indennità di disoccupazione in Italia.
Presso le nostre sedi potrai infatti trovare i professionisti del Patronato INAS Svizzera il quale offre gratuitamente il servizio di presentazione telematica della domanda NASPI.
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Documenti necessari
Per effettuare la domanda di disoccupazione NASPI per frontalieri sono necessari questi documenti:
- – Fotocopia carta d’identità e codice fiscale.
- – Copia lettera di licenziamento.
- – Copia permesso di lavoro G/L.
- – Attestato del datore di lavoro internazionale e Trattamento di disoccupazione in Svizzera. I due moduli vanno fatti compilare al datore di lavoro; è necessaria una copia dei moduli per ciascuno dei datori di lavoro avuti in Svizzera negli ultimi quattro anni [scarica attestatodatore di lavoroinItaliano] [Deutsch] [Française] [Trattamento di disoccupazione in Svizzera ]
- – Il modulo PD U1 compilato dalla Cassa disoccupazione OCST; per ottenerlo è necessario presentare gli attestati compilati correttamente dal datore di lavoro. Non serve l’appuntamento. Indirizzi utili? CLICCA QUI
I lavoratori frontalieri in disoccupazione con figli minori e/o coniuge a carico devono presentare un’autocertificazione dello stato di famiglia e le attestazioni di reddito dell’intera famiglia degli ultimi due anni oltre alla carta d’identità e al codice fiscale del coniuge e/o di ogni figlio [scarica modello].
I lavoratori in malattia/infortunio con contratto a tempo indeterminato devono presentare la domanda NASPI solo una volta chiuso il caso di malattia/infortunio o comunque terminata la copertura salariale da parte dell’assicurazione. Sarà necessario presentare la dichiarazione di fine copertura salariale rilasciata dall’assicurazione svizzera e il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dal proprio medico curante [scarica modello].
Gli interessati che in passato hanno aperto una partita IVA devono presentare al momento della domanda Naspi una dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la cessazione di tale attività oppure che il reddito presunto di tale partita Iva per l’anno in corso non supererà i 4800,00 € lordi.
Dopo l’inoltro della domanda di disoccupazione è necessario iscriversi entro 15 giorni ai Centri per l’impiego (o presso le altre strutture convenzionate con i servizi di ricollocamento regionali).
Per i lavoratori dell’edilizia e rami affini: al fine di evitare penalizzazioni per il diritto al prepensionamento, è necessario rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) subito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro. Per maggiori info contatti il suo consulente sindacale.
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