Informazioni generali

Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavoro.

Il lavoro ridotto è generalmente imputabile a motivi economici e serve a far fronte ad un calo temporaneo del lavoro mantenendo i posti di lavoro.

Informazioni generali – lavoro ridotto

Annuncio

Il datore di lavoro informa per iscritto il servizio cantonale (Indirizzo: Sezione del Lavoro – Assicurazione disoccupazione Piazza Governo, 6501 Bellinzona) in merito alla prevista introduzione dell’orario ridotto almeno 10 giorni prima del suo inizio tramite l’apposito formulario ‘Preannuncio di lavoro ridotto’.

Presupposti del diritto (art. 31 LADI)

  • Lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione disoccupazione
  • Lavoratori la cui perdita di lavoro è computabile Lavori il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto
  • Lavoratori la cui perdita di lavoro è temporanea

Non hanno diritto all’indennità (art. 31 cpv. 3 LADI)

  • I lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui lavoro non è sufficientemente controllabile
  • Il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda
  • Le persone che come soci o membri di un organo decisionale dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro

Perdita di lavoro computabile (art. 32 LADI)

  • Se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile
  • Se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda
  • Per ogni periodo di conteggio vengono dedotti due giorni di attesa per i primi sei mesi e tre giorni per i secondi sei mesi.

Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto (art. 34)

  • L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80% della perdita di guadagno computabile
  • Determinante è il salario convenuto contrattualmente dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono comprese le quote della 13. mensilità, le indennità di vacanza e gli assegni contrattuali
  • L’indennità è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo 12 periodi di conteggio (art. 35)

Preannuncio di lavoro ridotto (art. 36 LADI)

Il datore di lavoro se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire il servizio cantonale almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto

Obblighi del datore di lavoro (art. 37 LADI)

Il datore di lavoro è tenuto:

  • Ad anticipare l’indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga
  • Ad assumere a suo carico l’indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa
  • A pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali corrispondente alla durata normale del lavoro
  • A far valere il diritto alle indennità entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio