Termine quadro per la riscossione della prestazione
Decorre dal primo giorno nel quale l’assicurato/a ha adempiuto i presupposti per il diritto all’indennità di disoccupazione e ha una durata di 2 anni. In questo lasso di tempo la persona assicurata beneficia delle prestazioni assicurative.
Termine quadro per il periodo di contribuzione
Decorre due anni prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. In questo lasso di tempo la Cassa verifica se la persona assicurata ha adempiuto il periodo di contribuzione o ne è stata esonerata.
Eccezioni
I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione possono essere prolungati di due anni in caso di attività indipendente o in caso di periodo educativo.
Gli assicurati che divengono disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età AVS, prolungano di due anni il termine quadro per la riscossione della prestazione.
Indennità di partenza
Indennità di uscita elevate (superiori a 106’800 franchi) in caso di disdetta del rapporto di lavoro ritardano la riscossione delle prestazioni.