Sospensioni

Sospensioni ( Art. 30 LADI)

L’ASSICURATO E’ SOSPESO DAL DIRITTO ALLE INDENNITA’ SE:

  • E’ DISOCCUPATO PER PROPRIA COLPA (ha disdetto il rapporto di lavoro senza valide giustificazioni o è stato licenziato per colpa propria)
  • HA RINUNCIATO A DETRIMENTO DELL’ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE A PRETESE DI SALARIO VERSO L’ULTIMO DATORE DI LAVORO (non ha rivendicato un prolungamento del periodo di disdetta in seguito, ad esempio, a inabilità lavorativa intercorsa durante la disdetta regolare)
  • NON FA IL POSSIBILE PER OTTENERE UN’OCCUPAZIONE ADEGUATA (non effettua correttamente le ricerche di lavoro durante, ad esempio, il preavviso di disdetta o durante la disoccupazione)
  • NON OSSERVA LE PRESCRIZIONI DI CONTROLLO O LE ISTRUZIONI DELL’UFFICIO DEL LAVORO (come ad esempio non accettare una occupazione adeguata assegnatagli o non partecipare ad un corso offerto dai competenti uffici)
  • HA FORNITO INDICAZIONI INVERITIERE O INCOMPLETE (dichiarando ad esempio il falso sul formulario di autocertificazione)
  • HA INDEBITAMENTE OTTENUTO L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (non dichiarando ad esempio un guadagno percepito durante un periodo di controllo)

Durata della sospensione (Art. 45 cpv. 2 OADI)

La durata della sospensione dipende dal grado di colpa ed è compresa tra 1 e 60 giorni: da 1 a 15 giorni per colpa lieve da 16 a 30 giorni per colpa di media gravità da 31 a 60 giorni per colpa grave.