Diritto all'indennità |
Sospensioni ( Art. 30 LADI)
L’ASSICURATO E’ SOSPESO DAL DIRITTO ALLE INDENNITA’ SE
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E’ DISOCCUPATO PER PROPRIA COLPA (ha disdetto il rapporto di lavoro senza valide giustificazioni o è stato licenziato per colpa propria)
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HA RINUNCIATO A DETRIMENTO DELL’ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE A PRETESE DI SALARIO VERSO L’ULTIMO DATORE DI LAVORO (non ha rivendicato un prolungamento del periodo di disdetta in seguito, ad esempio, a inabilità lavorativa intercorsa durante la disdetta regolare)
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NON FA IL POSSIBILE PER OTTENERE UN’OCCUPAZIONE ADEGUATA (non effettua correttamente le ricerche di lavoro durante, ad esempio, il preavviso di disdetta o durante la disoccupazione)
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NON OSSERVA LE PRESCRIZIONI DI CONTROLLO O LE ISTRUZIONI DELL’UFFICIO DEL LAVORO (come ad esempio non accettare una occupazione adeguata assegnatagli o non partecipare ad un corso offerto dai competenti uffici)
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HA FORNITO INDICAZIONI INVERITIERE O INCOMPLETE (dichiarando ad esempio il falso sul formulario di autocertificazione)
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HA INDEBITAMENTE OTTENUTO L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (non dichiarando ad esempio un guadagno percepito durante un periodo di controllo)
Durata della sospensione (Art. 45 cpv. 2 OADI)
La durata della sospensione dipende dal grado di colpa ed è compresa tra 1 e 60 giorni: