Diritto all'indennità |
Malattia
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In caso di inabilità lavorativa per malattia o gravidanza l'assicurato/a riceve di norma le indennità giornaliere durante i primi 30 giorni civili (circa 21/22 giorni lavorativi).
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Nell'arco del termine quadro di riscossione la Cassa Disoccupazione può versare al massimo 44 indennità giornaliere
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L’inabilità deve essere annunciata e comprovata tempestivamente con certificato medico all’URC e alla Cassa di Disoccupazione.
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Occorre valutare se assicurarsi individualmente contro la perdita di guadagno presso una Cassa Malati ed, in alcuni casi, è pure possibile (assicurazione collettiva presso l’ultimo datore di lavoro) effettuare il libero passaggio ad una copertura assicurativa individuale.
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Nel caso stipulasse un’assicurazione individuale dovrà trasmettere alla Cassa di Disoccupazione copia della polizza assicurativa.
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Il premio dell’assicurazione è sussidiato dal Cantone nella misura del 30% per assicurato con meno di 60 anni, del 50% con almeno 60 anni