Malattia

In caso di inabilità lavorativa per malattia o gravidanza l’assicurato/a riceve di norma le indennità giornaliere durante i primi 30 giorni civili (circa 21/22 giorni lavorativi).

Nell’arco del termine quadro di riscossione la Cassa Disoccupazione può versare al massimo 44 indennità giornaliere

L’inabilità deve essere annunciata e comprovata tempestivamente con certificato medico all’URC e alla Cassa di Disoccupazione.

Occorre valutare se assicurarsi individualmente contro la perdita di guadagno presso una Cassa Malati ed, in alcuni casi, è pure possibile (assicurazione collettiva presso l’ultimo datore di lavoro) effettuare il libero passaggio ad una copertura assicurativa individuale.

Nel caso stipulasse un’assicurazione individuale dovrà trasmettere alla Cassa di Disoccupazione copia della polizza assicurativa.

Il premio dell’assicurazione è sussidiato dal Cantone nella misura del 30% per assicurato con meno di 60 anni, del 50% con almeno 60 anni.

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