Informazioni
generali
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione
completa dell’attività dell’azienda, pur mantenendo
i rapporti contrattuali di lavoro. Il lavoro ridotto è generalmente
imputabile a motivi economici e serve a far fronte ad un calo temporaneo
del lavoro mantenendo i posti di lavoro.
Annuncio
Il datore di lavoro informa per iscritto il servizio cantonale (Indirizzo:
Sezione del Lavoro – Assicurazione disoccupazione Piazza Governo,
6501 Bellinzona) in merito alla prevista introduzione dell’orario
ridotto almeno 10 giorni prima del suo inizio tramite l’apposito
formulario 'Preannuncio di lavoro ridotto'.
Presupposti
del diritto (art. 31 LADI)
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Lavoratori
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione disoccupazione
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Lavoratori
la cui perdita di lavoro è computabile Lavori il cui rapporto
di lavoro non è stato disdetto
-
Lavoratori la
cui perdita di lavoro è temporanea
Non hanno diritto all'indennità
(art. 31 cpv. 3 LADI)
-
I lavoratori
la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui lavoro
non è sufficientemente controllabile
-
Il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda
-
Le persone che
come soci o membri di un organo decisionale dell'azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro
Perdita
di lavoro computabile (art. 32 LADI)
-
Se è
dovuta a motivi economici ed è inevitabile
-
Se per ogni
periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda
-
Per ogni periodo
di conteggio vengono dedotti due giorni di attesa per i primi sei
mesi e tre giorni per i secondi sei mesi.
Calcolo
dell'indennità per lavoro ridotto (art. 34)
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L'indennità
per lavoro ridotto ammonta all'80% della perdita di guadagno computabile
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Determinante
è il salario convenuto contrattualmente dell'ultimo periodo
salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto. Sono comprese le quote
della 13. mensilità, le indennità di vacanza e gli assegni
contrattuali
-
L'indennità
è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo 12
periodi di conteggio (art. 35)
Preannuncio
di lavoro ridotto (art. 36 LADI)
Il datore di lavoro se intende pretendere l'indennità di lavoro
ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire il servizio cantonale
almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto
Obblighi del datore di lavoro (art. 37
LADI)
Il datore di lavoro
è tenuto:
-
Ad anticipare
l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il
giorno usuale di paga
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Ad assumere
a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine
di attesa
-
A pagare, per
la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi dovuti
alle assicurazioni sociali corrispondente alla durata normale del
lavoro
-
A far valere
il diritto alle indennità entro 3 mesi dalla scadenza di ogni
periodo di conteggio
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